Il versamento, effettuato dai sostituti d’imposta, riguarda la rivalutazione annuale dei fondi accantonatiAppuntamento in cassa per i datori di lavoro il prossimo 16 febbraio. Sono loro, infatti, che, in qualità di sostituti d’imposta sono chiamati a versare il saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef – pari all’11% – sulle rivalutazioni al 31 dicembre 2010 dei fondi per il trattamento di fine rapporto accantonati per i loro dipendenti.
La tassazione del trattamento di fine rapporto è suddivisa in due quote: quella relativa al Tfr e quella riguardante la sua rivalutazione annuale. Il prelievo fiscale sul capitale del trattamento di fine rapporto segue le regole ordinarie al momento della liquidazione, mentre le rivalutazioni annuali sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef che va effettuata anno per anno. Questo meccanismo fa sì che quando viene erogato il trattamento di fine rapporto sono escluse dal prelievo fiscale le somme sulle quali si è già applicata la sostitutiva dell’11%.
Il trattamento di fine rapporto è regolamentato dall’articolo 2120 del codice civile, in base al quale, “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato“, il lavoratore ha diritto alla corresponsione di una retribuzione calcolata “sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5“.
Nello stesso articolo, oltre a dare una definizione compiuta di retribuzione annua (dove sono ricomprese tutte le somme percepite dal lavoratore, incluse le prestazioni in natura, con la sola esclusione di quanto riscosso come rimborso spese), il legislatore ha previsto che il fondo Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno – ad eccezione delle quote maturate nello stesso anno – venga rivalutato sulla base di un coefficiente. Il “moltiplicatore” è composto da un tasso fisso dell’1,50% e da uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. La somma di queste due percentuali rappresenta il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr.
La rivalutazione, fatta alla fine di ciascun anno e, in ogni caso, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è assoggettata all’imposta sostitutiva dell’Irpef, con aliquota dell’11%.
Sui fondi pensionistici complementari finalizzati a erogare una pensione aggiuntiva a quella concessa dagli istituti di previdenza obbligatoria, a cui hanno aderito alcuni lavoratori riversando in essi il proprio Tfr, non si applica l’imposta sostitutiva.
Calcolo dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva è pagata con il sistema dell’acconto e del saldo: il primo, pari al 90% del dovuto, va versato entro il 16 dicembre dell’anno di competenza (per l’acconto 2010, vedi “Rivalutazioni Tfr, c’è l’acconto. Alla cassa entro il 16 dicembre“), mentre il saldo va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Il versamento in scadenza mercoledì 16 febbraio riguarda il saldo dell’imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni 2010 dei trattamenti di fine rapporto accantonati a tutto il 31 dicembre 2009.
Dall’importo complessivo va scalato quanto già versato a dicembre, calcolato con uno dei due metodi disponibili, storico o previsionale.
Alla cassa con l’F24
Definito il quantum, per versare l’imposta i sostituti d’imposta si avvalgono del modello F24; chi è titolare di partita Iva utilizzerà esclusivamente il modello telematico, gli altri potranno anche recarsi con il modello cartaceo in banca, alla posta o presso gli agenti della riscossione.
In entrambi i casi, comunque, va indicato il codice tributo 1713.
E’ possibile avvalersi dell’istituto della compensazione per saldare il debito con crediti relativi ad altre imposte o contributi.
FONTE: fiscooggi.it