Il Ministero del Lavoro, con la nota protocollo n. 2583 del 31 gennaio 2013, è intervenuto al fine di offrire alcuni importanti chiarimenti circa l’entrata in vigore della procedura standard per la valutazione dei rischi da parte delle piccole e medie imprese.

La precisazione ministeriale si è resa necessaria per sciogliere alcuni dubbi circa il sovrapporsi di due date: quella approvata dal decreto 30 novembre 2012 pubblicato sulla “GU” n. 285 del 6 dicembre 2012, che prevede la possibilità per le Pmi di autocertificare la valutazione rischi fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore di tale procedura standardizzata (cioè fino al 6 maggio 2013) e quella del 30 giugno 2013, fissata dalla legge di Stabilità 2013, che ha previsto l’ultima proroga alla prima scadenza del 31 dicembre 2010 prevista dal Testo Unico e, di fatto, mai rispettata.

Proprio sull’alternanza di queste due date è intervenuto il Ministero a precisare quanto segue: “considerato che il decreto entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto”, si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013”.

Dunque, a partire dal 1° giugno 2013, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti sarà obbligatoria la procedura standardizzata di valutazione dei rischi.

Si ricorda che tale procedura standard, voluta appunto dal Testo Unico, a favore delle Pmi può essere adottabile anche dalle imprese di maggiori dimensione (numero dipendenti da 11 a 50). Grazie ad essa le imprese si muniscono di un documento di valutazione rischi che le può mettere al riparo da eventuali contestazioni di non conformità e dalle relative sanzioni.

Con l’autocertificazione il datore di lavoro dichiara:

  • di aver valutato tutti i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori (compresi quelli legati allo stress lavoro-correlato, quelli per le lavoratrici in stato di gravidanza, i rischi connessi alle differenze di genere, all’età ed alla provenienza da altri Paesi);
  • di aver  tenuto conto della sistemazione dei luoghi e delle postazioni di lavoro, delle attrezzature e degli impianti tecnologici presenti;
  • di aver adempiuto agli obblighi derivanti dalla valutazione eseguita.

1 – le procedure sono previste dall’art.29, c. 5, del TU 81/08 ( “Scopo delle procedure è di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza…”).

2- Ecco un estratto del comma 388 dell’articolo 1 della Legge: “È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata” (è la tabella che elenca tutte  le norme coinvolte dalle proroghe apportate dalla Legge di stabilità e che al  punto 9 fissa il nuovo termine con riferimento all’ art. 29, c. 5, del TU 81/08).