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Il versamento del Tfr al fondo tesoreria e la liquidazione al lavoratore in caso di passaggio dello stesso da una azienda ad un’altra a seguito di operazione societaria ha caratteristiche particolari. Infatti, se si realizza il passaggio, ad un’azienda non tenuta al versamento in esame, di personale in precedenza alle dipendenze di un’altra assoggettata all’obbligo, la nuova sarà tenuta ad effettuarlo limitatamente allo stesso. Pertanto ne diviene destinataria, anche in assenza del requisito occupazionale (almeno 50 addetti).

Il Tfr versato al fondo di tesoreria va rivalutato alla fine di ogni anno o alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il costo della rivalutazione resta a carico del fondo di tesoreria. La rivalutazione del Tfr sarà effettuata dall’azienda subentrante e dovrà riguardare anche quanto versato dalla cedente. L’importo del fondo erogato dall’azienda non può, in ogni caso, eccedere l’ammontare dei contributi mensili dovuti al fondo e agli enti previdenziali.

Al verificarsi di tale ipotesi, l’azienda è tenuta a comunicare al fondo tale in capienza, affinché lo stesso provveda, entro 30 giorni, all’erogazione direttamente al lavoratore.

Nel caso di operazioni societarie che comportino il trasferimento di lavoratori, la continuità nei versamenti al fondo di tesoreria, fa sì che l’azienda subentrante liquidi al lavoratore tutto il Tfr rivalutandolo.

Anche il successivo fallimento della cedente può creare incertezze in merito agli obblighi in capo al curatore, il caso specifico però è del tutto irrilevante anche se gli adempimenti per legge sono transitati in capo al curatore. Quest’ultimo, dovrà predisporre ed inviare ove dovuta la dichiarazione d’incapienza solo per quei lavoratori licenziati dalla cedente in momenti diversi dall’operazione societaria che ha causato il trasferimento.

L’Inps ha istruito le proprie sedi per la gestione dei rapporti con i curatori, all’insegna di un rapporto di fattiva e reciproca collaborazione chiedendo di fornire: l’elenco dei lavoratori con diritto alla liquidazione dal fondo di tesoreria; eventuali pagamenti di Tfr, già erogati ma non risultanti all’Inps; notizie su eventuali vincoli giuridici sul Tfr; dichiarazione di eventuale insinuazione al passivo di quote imputabili al fondo di tesoreria.

In caso di situazione contributiva corretta la sede procederà comunque al pagamento del Tfr ai lavoratori licenziati. L’esame completo della normativa è contenuto nel Parere n.10/16 di Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro.

fonte: www.consulentidellavoro.it