Al via il contributo per i fondi di solidarietà dei settori non coperti da Cig. L’operatività del fondo residuale sarà comunque di tipo sostitutivo e transitorio

Aumenta dello 0,50% il costo del lavoro, per effetto dell’entrata a regime del nuovo sistema di welfare bilaterale introdotto dalla riforma  Fornero, così come modificato dalla legge di stabilità.

Il comma 185, art. 1, della legge di stabilità 2014 (legge 27.12.2013, n. 147) interviene sulla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali introdotta dalla riforma Fornero ai commi 4 e ss., dell’art. 3, legge 28 giugno 2012, n. 92. Il legislatore torna sull’argomento dopo che è scaduto il termine concesso alle parti sociali per la messa in opera di tale peculiare sistema di garanzia del reddito, interamente a carico delle imprese, in occasione di sospensioni o riduzioni di attività. La riforma del 2012, infatti, aveva previsto come termine ultimo il 31 ottobre 2013, data entro la quale le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, avrebbero dovuto stipulare accordi collettivi o contratti collettivi finalizzati alla creazione di fondi di solidarietà bilaterali volti ad assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

Contributo per i fondi di solidarietà

Alla luce di ciò, la legge di stabilità per il 2014 cassa tutti i passaggi letterali che nell’articolo 3, commi dal 4 al 45, della legge n. 92/2012, richiamavano alla scadenza del 31 ottobre 2013. Con il decorso del 1° gennaio 2014, peraltro, in conseguenza della previsione dell’ultimo periodo del comma 4, art. 3, della legge n. 92/ 2012, il termine del 31 ottobre 2013 non era più rilevante in sé, essendo oramai sostituito da un sistema residuale di finanziamento delle prestazioni istituito e regolato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La norma prevedeva, infatti, già prima della legge n. 147/2013, che «decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente [cioè il 31 ottobre 2013], al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede mediante la attivazione del fondo di solidarietà residuale di cui ai commi 19 e seguenti».
Quindi, la novità di maggior rilievo non è tanto l’entrata a regime del nuovo welfare contrattuale, considerato che la riforma Fornero già fissava al 1° gennaio 2014 la data di avvio del fondo di solidarietà residuale, ma piuttosto gli oneri sociali aggiuntivi che la legge di stabilità per il 2014 ha introdotto per il finanziamento del medesimo fondo residuale: con il nuovo comma 20-bis, inserito nell’articolo 3 della legge n. 92/2012, dal 1° gennaio 2014 le imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti, non coperte da Cassa integrazione, sono chiamate a versare un contributo di finanziamento della predetta gestione di solidarietà residuale nella misura dello 0,50%. L’operatività del fondo residuale istituto con decreto ministeriale sarà comunque di tipo sostitutivo e transitorio. Non appena le parti sociali dei settori sottoposti al nuovo obbligo assicurativo daranno vita al fondo di categoria, non saranno più soggetti alla disciplina del fondo residuale. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale, con l’ulteriore eventuale obbligo (a discrezione del Comitato amministratore del fondo) di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni deliberate nel periodo intermedio (nuovo comma 19-bis, art. 3, legge n. 92/2012). Inoltre, qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, l’obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale sarà sospeso fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l’obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione (nuovo comma 19-ter, art. 3, legge n. 92/2012).

Regime applicabile ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti
Il nuovo sistema di welfare contrattuale ha una funzione universale rispetto al panorama dei soggetti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Tuttavia, il legislatore ha voluto che esso fosse obbligatorio solo per le «imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti» e precisando ulteriormente che «le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto» dal regolamento del fondo (art. 3, comma 10, legge n. 92/2012). Nulla però vieta alle parti sociali chiamate in causa, proprio in ragione della loro libertà di determinazione contrattuale, di estendere l’obbligo di assicurazione e contribuzione anche alle imprese di settore al disotto della soglia dei 16 dipendenti.
Resta altresì inalterato il modello alternativo consentito al comma 14 dell’articolo 3, legge n. 92/2012, con riferimento ai settori in cui siano già presenti consolidati sistemi di bilateralità, quale per esempio quello dell’artigianato. Questi, infatti, possono semplicemente adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, anche con una confluenza dei fondi interprofessionali per la formazione continua, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate. In tal caso, gli accordi e i contratti collettivi sono comunque tenuti a definire:
a) un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20%;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale;
c) l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell’economia e l’esigenza dell’equilibrio finanziario del fondo medesimo;
d) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l’eventuale fondo interprofessionale; e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

Le prestazioni integrative
Il comma 11, del più volte citato art. 3, fissa l’elenco delle prestazioni sulle quali possono orientarsi i fondi di solidarietà bilaterali. Sul punto, la novità riguarda l’ampliamento del perimetro di tutela in occasione di sospensioni o riduzioni della produzione aziendale. Nella formulazione precedente, il comma 11 fissava il seguente quadro di tutele:
a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’assicurazione sociale per l’impiego;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.
Dal 1° gennaio 2014, il punto a) viene riformulato aggiungendo all’ipotesi della tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro, una seconda tutela integrativa rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente. Sul fronte delle prestazioni, infine, viene corretto un refuso legislativo contenuto nel comma 20, art. 3, legge n. 92/2012, con riferimento alle prestazioni erogate dal fondo residuale istituto con decreto ministeriale e applicabile alle imprese appartenenti a settori in cui non siano attivi, al 1° gennaio 2014, fondi di solidarietà di origine bilaterale. La norma ora dispone che il fondo di solidarietà residuale garantisce la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all’integrazione salariale, per una durata «non inferiore» a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. La formulazione precedente prevedeva, erroneamente, che la durata fosse stata «non superiore» a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile.

Fonte: lapiazzadibariano.it